×

Attenzione

JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 802

Verona, 1 marzo 2024
Il Tribunale collegiale di Verona ha assolto Presa Francesco dall’accusa di aver emesso negli anni dal 2016 al 2018 tre milioni di fatture per operazioni inesistenti, e ha ordinato la liberazione dei beni sequestrati e la restituzione di 120.000,00 euro.
La vicenda era iniziata nel giugno del 2018 quando la Guardia di Finanza ha perquisito la ditta ROXFORD di Presa Francesco ipotizzando il reato poi avvallato dal PM e dal Gip di emissione di fatture false.
Nel 2021 quando inizio il processo, il Presa si era rivolto ad un nuovo legale penalista, l’avvocato Luca Cobalchini del foro di Vicenza, il quale nel pubblico dibattimento aveva contestato le indagini effettuate dalla Guardia di Finanza che non avevano inventariato il magazzino iniziale e non avevano accertato la linearità delle fatture contestate con i prezzi di mercato del settore conciario.
Il legale si è riportato alla moderna giurisprudenza in materia di fatture inesistenti che stabilisce venga fornita la prova giuridica della non veridicità della fattura e non la presunzione della stessa su dati anche se oggettivi.
Al termine del dibattimento, l’accusa aveva chiesto comunque una condanna a 3 anni e 10 mesi, mentre la difesa per i motivi sopra citati aveva chiesto l’assoluzione.
Il collegio giudicante dopo una lunga camera di consiglio ha dato ragione al Presa e al suo difensore assolvendolo e dissequestrando beni immobili e conti correnti.
Sarà scontato il ricorso in appello da parte della pubblica accusa, mentre incombono i termini di prescrizione.

La Corte di Appello di Venezia ha assolto perché il fatto NON costituisce reato l’imprenditore Presa Corrado titolare dell’Officina meccanica "PRESA IMPORT & EXPORT" di Padova.
Era il 2016 quando la Guardia di Finanza a seguito di una complessa indagine denominata meccanica fantasma che ha visto coinvolti 18 soggetti arrivò all’imprenditore Presa, contestandogli un milione e cinquecento mila euro di fatture per operazioni inesistenti, chiedendo e ottenendo un sequestro cautelativo di oltre un milione di beni in capo a Presa e alla sua famiglia.
Successivamente nel 2020 il Tribunale di Padova condannò Presa a quel tempo difeso da un altro legale alla pena di 3 anni e 10 mesi con l’interdizione fino alla fine della pena e la confisca dei beni.
Nel processo di appello Presa si rivolse all’avvocato Luca Cobalchini, il quale depositò una corposa memoria e nella sua articolata arringa in punta di diritto avanti ai giudici veneziani contestò punto per punto la ricostruzione effettuata dalla Guardia di finanza e avvalorata dai Giudici Padovani.
Il legale contestando proprio la ricostruzione effettuata dalla Guardia di finanza in quanto priva di riscontri effettivi ha chiesto l’assoluzione e la revoca del sequestro cautelativo comminati in 1° grado
I giudici hanno creduto in pieno alla ricostruzione altamente tecnica  dell’avvocato Cobalchini e hanno assolto l’imprenditore.

Buongiorno, io e mio cugino abbiamo ricevuto in eredità da uno zio (celibe e senza figli), rispettivamente   fratello di mio padre e di sua madre (entrambi in vita), la quota di partecipazione del 30% in due distinte società Srl.  A mio cugino una società operante nel settore tessile e a me una operante nel settore delle macchine tessili. Dopo la chiusura della successione è risultato che lo zio vantava nei confronti di entrambe le società dei crediti personali di importo differente per finanziamenti infruttiferi che non erano stati ricompresi nel testamento né nell’asse ereditario. Chiedo pertanto, in mancanza di indicazioni precise nel testamento, come vengono attribuiti questi crediti? Vanno ripartiti in base all’assegnazione ereditaria delle rispettive quote di partecipazione nelle rispettive società finanziate o vanno attribuite a tutti gli eredi?
Grazie.

Risponde l'Avv. Bressanello

Trattandosi di finanziamento infruttifero e non finanziamento in conto capitale, le somme vengono versate dai soci, in base alla loro quota di partecipazione sociale, a titolo di mutuo a favore della società con l’obbligo della restituzione   da parte di quest’ultima entro dei termini stabiliti in sede di delibera assembleare.  La società risulta pertanto debitrice nei confronti del socio e l’estinzione del debito non potrà che avvenire mediante il pagamento verso quest’ultimo o verso i sui eredi.
L’attribuzione   delle quote in due distinte   società   sono state assegnate dal defunto a vantaggio di alcuni eredi piuttosto che ad altri e nel caso specifico impone delle riflessioni sulla base del principio espresso dalla Cassazione (n. 16049 del 29.07.2015) secondo il quale la cessione della quota sociale da parte del socio, ove non specificato, conserva la titolarità del credito “uti singulus”. In sostanza viene affermato che in mancanza di una indicazione specifica saranno tutti gli eredi a beneficiare del credito da finanziamento in proporzione alle attribuzioni ricevute.
Un’ulteriore sentenza della Cassazione (n.6132 del 30.03.2016) stabilisce che nonostante il finanziamento infruttifero risulti dai documenti contabili delle società partecipate, il rimborso dello stesso rappresenta un evento sopravvenuto dotato di autonoma rilevanza dichiarativa e impositiva e pertanto assoggettabile all’applicazione dell’imposta di successione in misura superiore.       

Buongiorno, tre anni fa è morta mia zia vedova senza figli che aveva due conti correnti in due banche diverse. Gli eredi sono due fratelli e un nipote figlio di una sorella precedentemente defunta. Uno dei due conti è stato parzialmente utilizzato per pagare le spese funerarie da parte di una nipote che aveva la procura sul conto. Entrambi i conti presentano ad oggi un saldo al di sotto dei 1.000 euro. Non essendoci dei beni immobili e mobili non è stata presentata la denuncia di successione e nessuno degli eredi ha formalmente accettato o rinunciato all’eredità. Ad oggi i conti correnti risultano ancora aperti e le banche ci hanno detto che in mancanza di una denuncia di successione non possono estinguere i conti. C’è un altro modo possibile per far chiudere i conti ed incassare le somme giacenti?
Grazie.

Risponde l'Avv. Bressanello

Per l’estinzione di un rapporto bancario di un defunto la banca richiede la denuncia di successione presentata all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di presentazione della denuncia non sussiste quando risultano eredi il coniuge e i parenti in linea retta in assenza di beni immobili o diritti reali immobiliari e quando l’attivo ereditario non supera i 100.000 euro.
Nel caso specifico gli eredi in linea retta dovranno presentare alla banca una certificazione firmata da tutti gli aventi diritto in cui attestano la qualità di eredi e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’esenzione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Una volta presentata la documentazione la banca provvederà ad estinguere il rapporto di conto corrente liquidando gli eredi in base alle rispettive quote.

Per ora è soltanto un progetto di ricerca che si chiama Indoor (usING Drones fOr Organ tRanplantation) promosso dalla Fondazione DOT con la collaborazione del Politecnico, della Città della Salute e dell’Università di Torino.

L’obiettivo finale è quello di velocizzare il trasporto di materiale biologico e di organi fra gli Ospedali piemontesi. Attualmente questi trasporti avvengono su strada e per quanto efficienti e veloci, possono sempre subire ritardi dovuti al traffico.

Rappresenta una sfida che ci sentiamo di intraprendere – dichiara Stefano Guena, Rettore dell’Università di Torino – per aumentare la sicurezza dei nostri e di tutti i pazienti in attesa di un organo, applicando la tecnologia alla medicina.

Poiché quando il caldo raggiunge livelli 2 e 3 aumentano gli accessi al Pronto Soccorso e di conseguenza anche la mortalità cresce di circa il 20%, è opportuno prendere alcune precauzioni, per le persone fragili o con patologie. Il livello 3 di caldo può dare problemi anche a persone sane e attive.

I consigli sono sempre gli stessi e sempre validi: chiudere finestre e tapparelle per isolare quanto più possibile dal caldo, aprendole poi la sera per rinfrescare casa e cambiare aria. Tenere spenti più apparecchi elettronici possibile, per evitare di surriscaldare l’ambiente.

Trascorrere più tempo nella stanza più fresca, bagnarsi con acqua fresca o tenersi una borsa del ghiaccio vicino. Passare qualche ora al giorno in ambiente climatizzato e, ovviamente non uscire nelle ore più calde.

La variante Delta, esattamente B.1.617.2, conosciuta anche come variante inglese fu scoperta in India nel Dicembre 2020. Per i ricercatori cinesi del Centro provinciale di Guangdong, che si occupano del controllo e della prevenzione delle malattie infettive, la questa variante è molto più contagiosa, in quanto le cariche virali sono circa 1.000 volte più alte delle altre varianti.

I sintomi più comuni sono mal di testa, naso che cola, tosse e starnuti.

 

Oggi rispondiamo alla sig Francesco che abita in un condominio a Marostica il quale ci chiede: "Buongiorno Avvocato, Dovevo eseguire dei lavori di rifacimento del bagno di casa, purtroppo si sono rilevati maggiori danni del previsto e non posso supportare queste spese impreviste. Chiedo come posso uscire dal contratto stipulato con l'impresa idraulica". Questo video è stato effettuato in data 14.12.2020, di conseguenza le leggi sono riconducibili a quelle in vigore prima di tale data.

Oggi rispondiamo al sig. Fausto da Sovizzo il quale ci chiede: "Buongiorno Avvocato, posso fare dei lavori nell'immobile a me locato, in quanto il box doccia perde acqua e vi sono anche delle fuoriuscite di acque nere dai pozzetti esterni".

Oggi rispondiamo alla sig.ra Franca da Altavilla la quale ci chiede: "Devo contribuire alle spese di installazione di un impianto di videosorveglianza nel mio condominio?".

Pagina 1 di 4